Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura della ditta ENO telecom GmbH per i prodotti e i servizi (versione: novembre 2008)
I. Condizioni generali
1. Condizioni di fornitura della ditta ENO-Telecom GmbH (di seguito denominata “Fornitore”) hanno validità esclusiva. Tutte le forniture, i servizi e le offerte del Fornitore avvengono esclusivamente secondo le condizioni seguenti, riconosciute al più tardi con l’accettazione della conferma d’ordine da parte del cliente. Le condizioni del cliente contrarie o in deroga alle condizioni di fornitura del Fornitore non sono riconosciute dal Fornitore a meno che quest’ultimo non abbia confermato espressamente per iscritto la loro validità. Le condizioni di vendita del Fornitore valgono anche qualora il Fornitore, viste le condizioni contrarie o in deroga alle proprie condizioni di fornitura, esegua incondizionatamente la fornitura al cliente. Tutti gli accordi stipulati tra il Fornitore e il cliente al fine dell’adempimento del presente contratto devono essere messi per iscritto in questo contratto. Le condizioni di fornitura del Fornitore valgono anche per le future transazioni con il cliente nel quadro del rapporto commerciale corrente.
2. L’impiego del concetto di “cliente” nelle presenti condizioni generali di fornitura indica sempre la controparte contrattuale del Fornitore. Il concetto di “cliente finale” indica la controparte contrattuale del cliente. L’uso del concetto di “partner della cooperazione” indica la parte contrattuale che coopera con Fornitore nel quadro del rapporto contrattuale obbligatorio duraturo.
3. Il Fornitore effettua le forniture al cliente con contratti individuali. Inoltre sussistono rapporti contrattuali obbligatori duraturi con i partner della cooperazione, i rapporti con i quali sono regolati da da un contratto di cooperazione specifico. Queste condizioni generali di fornitura non regolano espressamente i rapporti legali con i partner della cooperazione.
4. Queste condizioni generali di fornitura riguardano esclusivamente il commercio degli articoli per la telecomunicazione. Per quanto riguarda le schede telefoniche vigono i contratti individuali.
5. Il Fornitore si riserva senza alcuna limitazione il diritto di utilizzo, correlato ai diritti di proprietà e di copyright, per quanto riguarda i calcoli, le figure, i disegni, i programmi memorizzati sui supporti dati e altri documenti (di seguito denominati “Documenti”).Tali Documenti e/o supporti dati, così come i dati su di essi memorizzati, non possono essere divulgati a terzi da parte del cliente. Questo vale in particolar modo per i documenti di carattere riservato. Prima della cessione a terzi, il cliente deve richiedere il consenso espresso scritto del Fornitore. I documenti dovranno essere immediatamente restituiti al Fornitore in caso di mancato conferimento dell’ordine.
6. Il cliente ha il diritto non esclusivo di utilizzo del software standard secondo le prestazioni concordate, nella sua forma inalterata e sui dispositivi concordati. Il cliente non può produrre due copie di sicurezza senza un espresso accordo.
7. Gli ordini del cliente sono vincolanti per il Fornitore solo dopo la nostra conferma scritta. Analogamente, tutti
i diversi accordi stipulati in forma non scritta (orali, telefonici, per telex o trasmissione dati o e-mail) richiedono la conferma scritta da parte del Fornitore.
8. L’accettazione e la conferma dell’ordine sono soggette di volta in volta alla conferma di copertura da parte dell’assicuratore di credito del Fornitore. In caso di revoca o riduzione della copertura da parte dell’assicuratore di credito durante la fase di ordinazione, il Fornitore ha il diritto di recedere dall’ordine.
9. Le forniture parziali sono ammesse.
II. Offerte, prezzi e condizioni di pagamento
1. Le offerte del Fornitore sono non impegnative, se non diversamente stabilito dalla conferma dell’ordine. Nella misura in cui l’ordine sia qualificabile come offerta, ai sensi dell’art. 245 del Codice Civile tedesco, il Fornitore può accettarla entro 2 settimana dalla ricezione. Le richieste di risarcimento a causa del rifiuto di un ordine sono escluse.
2. Il cliente collabora con il Fornitore nel settore dei servizi per le telecomunicazioni, dell’hardware e degli accessori. Ciò consente al Fornitore, qualora il cliente lo desideri, di ampliare la gamma di servizi offerti dallo stesso cliente ai clienti finali nel campo dei servizi per le reti mobili, il paging e la rete fissa. Inoltre il Fornitore offre al cliente l’acquisto di dispositivi per la telecomunicazione e i relativi accessori.
3. Il Fornitore collabora con un pool di offerenti composto da gestori di rete, produttori e un pool di servizi, in modo da mettere a disposizione, in caso di richiesta del cliente, tutti i servizi nel settore della telecomunicazione.
4. I prezzi del Fornitore sono da intendersi – se non diversamente concordato – dal magazzino di Nordhorn più trasporto e imballaggio, l’IVA di legge e spese diverse come dogana, premi di assicurazione, ecc.. La detrazione dello sconto richiede uno specifico accordo scritto.
6. Se non diversamente stabilito dalla conferma d’ordine, le fatture del Fornitore sono soggette al pagamento immediato dell’importo netto (senza detrazioni). In caso di ritardo del pagamento da parte del cliente, il Fornitore ha il diritto di richiedere un interesse annuale pari all’8%, oltre al tasso base d’interesse ai sensi dell’art. 247 del Codice Civile tedesco. Qualora sia in grado di dimostrare una danno maggiore dovuto a tale ritardo, il Fornitore avrà il diritto di rivendicare tale danno. Il cliente ha comunque il diritto, senza alcun pregiudizio per l’art. 353 del Codice Commerciale tedesco, di dimostrare al Fornitore l’assenza o la ridotta entità dei danni dovuti al ritardo del suo pagamento.
7. L’accettazione di assegni e cambiali, in ogni caso soggetta a riserva, avviene solo a titolo di pagamento e vale come pagamento solo dopo la riscossione. Eventuali interessi relativi allo sconto e bancari saranno a carico del cliente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la presentazione puntuale e il protesto. In caso di accordo per il regolamento mediante assegni e cambiali, il nostro diritto di proprietà si estenderà anche dopo la riscossione della cambiale del cliente accettata dal Fornitore e non si estinguerà mediante l’accredito dell’assegno ricevuto dal Fornitore.
8. In caso di ritardo di pagamento del cliente tutti i crediti saranno dovuti immediatamente, anche nel caso in cui siano stati dilazionati e/o la cambiale sia stata ritirata. Da questa o da circostanze diverse (mancato pagamento di cambiali o
assegni, sospensione dei pagamenti, richiesta di dichiarazione di fallimento), tali da porre in questione l’affidabilità creditizia del cliente, il Fornitore avrà il diritto di vincolare ulteriori forniture o servizi al pagamento anticipato o garanzie. Qualora il cliente non sia in grado di effettuare il pagamento, nonostante la richiesta, o non sia disponibile per fornire garanzie, il Fornitore avrà il diritto di rifiutare il completamento di ulteriori ordini, richiedere il risarcimento dei danni per mancato adempimento o rescindere il contratto per quanto riguarda le forniture o i servizi non ancora avvenuti.
9. I diritti di compensazione spettano al cliente solo nel caso in cui le sue controrivendicazioni siano stabilite a rigore di legge, indiscutibili e riconosciute dal Fornitore. Inoltre il cliente è autorizzato a esercitare il proprio diritto di ritenzione nella misura in cui la propria controrivendicazione sia basata sul medesimo rapporto contrattuale.
III. Riserva di proprietà
1. Fino al completo adempimento di tutte le richieste derivanti dall’obbligo commerciale, inclusi gli accessori di legge,
richieste di risarcimento e incasso di assegni e cambiali, la merce resta di proprietà del Fornitore. Questo vale
anche nel caso in cui i singoli crediti del Fornitore siano incluse in una fattura corrente e il saldo sia ritirato
e riconosciuto.
2. Qualora la merce soggetta a riservato dominio del cliente sia legata, miscelata o lavorata in un nuovo bene mobile,
questo sarà eseguito per il Fornitore, senza che quest’ultimo possa vantare alcun titolo di proprietà su di esso. Il collegamento, la miscelazione o la lavorazione non concede al cliente alcun diritto sul nuovo bene, come disposto dall’art. 947 sgg. del Codice Civile tedesco. In caso di collegamento, miscelazione o lavorazione con beni non appartenenti al Fornitore, questo avrà diritto alla proprietà del nuovo bene in base alla proporzione sul valore fatturato della sua merce soggetta a riservato dominio rispetto al totale.
3. Il cliente ha diritto a una rivendita o una rilavorazione solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) La merce soggetta a riservato dominio può essere rivenduta dal cliente nell’ordinaria attività commerciale e nella misura in cui ciò non pregiudichi in modo persistente la sua situazione patrimoniale.
b)
aa) Fin da questo momento il cliente cederà al Fornitore i crediti derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riservato dominio, con tutti i diritti accessori – inclusi gli eventuali saldi a credito.
bb) Qualora la merce sia stata collegata, miscelata o lavorata, il Fornitore avrà diritto a una quota proporzionale al valore fatturato, e avrà perciò diritto a una quota del prezzo di vendita della merce.
cc) Se il cliente ha alienato il credito nel quadro di un factoring, il Fornitore subentrerà al posto del cliente per quanto riguarda tale credito verso l’agente commissionario, e l’introito dell’alienazione sarà ceduto al fornitore in modo proporzionale al valore dei suoi diritti rispetto alla merce. In caso di un ritardo di pagamento superiore a 10 giorni di calendario o se la sua situazione patrimoniale peggiora in modo sostanziale, il cliente è obbligato a rivelare la cessione all’agente commissionario.
dd) Il Fornitore accetterà le cessioni prescritte.
c) Il cliente ha la facoltà di incassare i crediti ceduti a condizione di non cadere in mora con i suoi obblighi di pagamento. In questo caso il Fornitore sarà autorizzato a informare i clienti finali della cessione e a incassare personalmente i crediti. Il cliente, in questa circostanza, è obbligato a condividere le informazioni necessarie per l’affermazione dei crediti ceduti e a consentire la verifica di tali informazioni. Più specificamente è tenuto a consegnare al Fornitore, su sua richiesta, un elenco dettagliato dei crediti a lui spettanti, con i nomi e gli indirizzi degli acquirenti, importo dei crediti, data di fatturazione, ecc..
5. Il Fornitore è tenuto al rilascio delle garanzie a scelta del Fornitore, nella misura in cui il valore della garanzia sussistente per il Fornitore superi del 10% tutti i crediti del cliente.
6. Il cliente non ha diritto al pignoramento o alla cessione a titolo di garanzia della merce soggetta a riservato dominio o la cessione di crediti. Il Fornitore deve essere tempestivamente informato in merito a pignoramenti, confische o o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, con l’indicazione esatta del creditore sequestrante, in modo da poter intraprendere azioni legali ai sensi dell’art. 771 del Codice di Procedura Civile tedesco. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al Fornitore le spese giudiziali ed extragiudiziali di un processo, conformemente all’art. 771 del Codice di Procedura Civile tedesco, il cliente sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dal Fornitore.
7. Se il fornitore, nell’esercizio del proprio diritto di riserva della proprietà, recupera la propria merce, il recesso dal contratto potrà sussistere solo nel caso in cui lo stesso Fornitore lo abbia espressamente dichiarato. Inoltre sarà autorizzato a soddisfare il proprio diritto per mezzo della vendita privata della merce recuperata e soggetta a riservato dominio.
8. La merce soggetta a riservato dominio sarà custodita a titolo gratuito dal cliente per conto del Fornitore. Il cliente è tenuto ad assicurare la merce soggetta a riservato dominio contro i normali rischi (per es. incendio, furto, allagamenti) entro i normali termini e a spese proprie. Il cliente cede al Fornitore i propri diritti relativi alla copertura assicurativa, a lui spettanti in caso di danni dovuti ai rischi succitati verso le compagnie assicurative o eventuali diritti verso altri soggetti da risarcire, in funzione del valore fatturato della merce. Il Fornitore accetta la cessione.
9. Tutti i crediti e i diritti derivanti dalla riserva di proprietà secondo le forme speciali stabilite nelle presenti condizioni persistono fino alla completa esenzione da passività potenziali (assegni/cambiali) subentrate negli interessi del cliente. ai sensi del Par. 1 il cliente è autorizzato a ricorrere al factoring per i suoi crediti. Tuttavia il cliente dovrà informare il Fornitore prima dell’insorgenza di passività potenziali.
IV. Termini di fornitura e ritardo
1. La premessa per il rispetto dei termini di fornitura concordati è il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e dei vari obblighi da parte del cliente, compresa, in particolare, la ricezione puntuale di eventuali documenti, autorizzazioni necessarie, ecc. che devono essere forniti dal cliente. In caso di mancato adempimento puntuale di tali prerequisiti i termini potranno essere prolungati in modo conseguente; questo non potrà avvenire nel caso in cui il fornitore sia responsabile del ritardo.
2. I termini di fornitura citati nella conferma d’ordine sono validi solo se espressamente definiti come termini fissi
mediante l’aggiunta della dicitura “fisso” o “entro il...”.
3. I termini saranno prolungati nel caso in cui il ritardo sia da ricondurre a cause di forza maggiore come mobilizzazione, guerra, insurrezione o eventi analoghi come sciopero, serrata. Allo stesso tempo, a causa della parte non adempiuta, il Fornitore avrà il diritto di recedere completamente o parzialmente dal contratto.
4. Nel caso in cui il ritardo sia da attribuire al Fornitore, il cliente potrà richiedere - a condizione di rendere credibile il danno che gli è stato causato - un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa, tuttavia senza superare il 5% del prezzo della parte delle forniture che non è stato possibile utilizzare a causa del succitato ritardo. Se il ritardo della consegna non è dovuto a una deliberata violazione contrattuale addebitabile al Fornitore, la responsabilità per il risarcimento dei danni sarà limitata al danno prevedibile che può verificarsi tipicamente.
5. Le richieste di risarcimento del cliente a causa del ritardo della fornitura a causa del ritardo e invece del servizio, superiori all’importo di cui al n°4, sono in qualsiasi caso escluse in tutti i casi di ritardo della fornitura, anche dopo la decorrenza di un termine di fornitura imposto al Fornitore. Questo non vale nei casi di premeditazione, negligenza grave o a causa della compromissione della vita, dell’integrità fisica o della salute per i quali esiste un obbligo di responsabilità; la modifica dell’onere della prova a carico del cliente non è pertinente a questi casi. Il cliente ha diritto a recedere dal contratto solo nel caso in cui il ritardo sia addebitabile al Fornitore.
6. Su richiesta del Fornitore, il cliente è tenuto a chiarire entro un periodo di tempo prestabilito la sua decisione di recedere dal contratto a causa del ritardo della fornitura e/o richiedere il risarcimento dei danni invece della prestazione oppure attendere la fornitura.
7. Qualora il cliente si trovi in mora o violi colpevolmente alcuni obblighi di partecipazione, il Fornitore avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente verificatisi, così come le eventuali spese supplementari. Ulteriori rivendicazioni saranno mantenute con riserva.
8. Qualora la spedizione o la consegna siano ritardate per più di un mese su richiesta del cliente, dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione, il Fornitore potrà applicare un importo pari allo 0,5% del prezzo della merce (fino a un importo non superiore al 5%) per ogni mese iniziato di stoccaggio della merce. La dimostrazione di costi di stoccaggio inferiori o superiori spetta di diritto alle parti contrattuali.
9. Il corretto e puntuale rifornimento autonomo è mantenuto con riserva.
Clausola V. SCHUFA
1. Il cliente fornisce il suo consenso affinché ENO telecom GmbH possa mettere i dati personali trasmessi nel contesto del processo d’acquisto e di elaborazione del contratto d’acquisto (dati personali e dati relativi a conto corrente, credito o carte bancarie) a disposizione della SCHUFA Holding AG (SCHUFA) a scopo di un controllo del credito. Indipendentemente da ciò, il venditore trasmette alla SCHUFA anche i dati relativi a comportamenti non contrattuali (truffe creditizie dopo una disdetta, recesso, abuso di carte di credito o bancarie). Queste notifiche possono avvenire esclusivamente in conformità alla legge federale sulla privacy in quanto permesse dopo attenta valutazione degli interessi in questione.
2. La SCHUFA archivia e trasmette ai suoi partner contrattuali UE i dati per le ricerche sulla solvibilità. I partner contrattuale della SCHUFA sono principalmente tutti gli istituti di credito e le società di carte di credito e di leasing. Inoltre la SCHUFA trasmette le informazioni anche ad aziende commerciali, di telecomunicazione e altro che assicurano servizi e forniture a credito. La SCHUFA rende noti i dati relativi agli indirizzi per la determinazione dei debiti. Durante la comunicazione delle informazioni la SCHUFA può trasmettere ai suoi partner contrattuali anche un valore di probabilità per la valutazione del rischio del creditore (procedura con score). La SCHUFA trasmette solo dati oggettivi senza indicazione degli istituti che gestiscono il conto; i giudizi di valore soggettivi, le situazioni reddituali e patrimoniali personali non sono contemplate nei dati della SCHUFA. I dati sono messi a disposizione solo previa presentazione di un interesse creditizio legittimo.
3. Le informazioni sui dati relativi alla persona del cliente possono essere richiesti dal Fornitore presso la società succitata
al seguente indirizzo: SCHUFA Holding AG, Postfach 5640, 30056 Hannover. Ulteriori informazioni sulle procedure di notifica e gli score SCHUFA sono reperibili in una scheda sul sito web www.schufa.de o possono essere messi a disposizione dalla ENO telecom GmbH su richiesta del Fornitore.
VI. Trasferimento del rischio e imballaggio
1. Salvo accordi differenti, il rischio è trasferito al cliente, anche in caso di fornitura franco porto, come segue:
a) In caso di forniture senza messa in servizio o montaggio, non appena la fornitura è trasferita alla persona responsabile del trasporto o esce dal magazzino del Fornitore. Su richiesta, e a spese del cliente, le forniture possono essere assicurate contro i normali rischi legati al trasporto
b) Nel caso di forniture con messa in servizio o montaggio, il giorno del trasferimento nella propria azienda o, se concordato, dopo una prova di funzionamento gratuita.
2. Se la spedizione, l’accettazione nella propria azienda o la prova di funzionamento dovessero subire un ritardo a causa del cliente o non fossero possibili o se il cliente fosse in mora, il rischio passerà direttamente
al cliente stesso.
3. Gli imballaggi, inclusi quelli per il trasporto, non sono ritirati dal Fornitore, come prescritto dal decreto sugli imballaggi, ad eccezione dei pallet. Il cliente è obbligato a provvedere allo smaltimento degli imballaggi a proprie spese.
VII. Ricevimento delle forniture
Le forniture sono sempre ricevute dal cliente, anche in presenza di difetti irrilevanti.
VIII. Difetti materiali
Il Fornitore è responsabile dei difetti materiali e procede nel modo seguente:
1. A scelta del Fornitore, i rispettivi componenti o servizi che presentano un difetto entro i termini di prescrizione possono essere riparati, forniti di nuovo o prodotti di nuovo gratuitamente - a prescindere dalla durata del servizio - a condizione che
la causa fosse già presente al momento de trasferimento di rischio.
2. Le parti contrattuali si accordano - in deroga all’art. 434 del Codice Civile tedesco - che la condizione nominale dell’oggetto della fornitura al momento del trasferimento di rischio, se non diversamente concordato a livello individuale, sarà considerata normale se corrispondente alla tipologia e qualità media del fornitore per quanto riguarda la produzione di serie o generale. In caso di scarsa qualità il difetto non sarà presente se l’impiego contrattuale non è compromesso. L’art. 434, c. 2, frase 2 del Codice Civile tedesco non è applicabile in questo caso.
3. Le rivendicazioni per eventuali difetti decadono in sei mesi dalla scadenza della stessa rivendicazione, comunque non oltre 12 mesi dalla fornitura dell’oggetto. La garanzia è esclusa per i prodotti usati. Il termine vale anche per i danni consequenziali dovuti ai difetti nella misura in cui non sia esercitata alcuna rivendicazione per azione non autorizzata. Questo non vale qualora la legge prescriva termini più lunghi e nei casi di compromissione della vita, dell’integrità fisica o della salute dovuta a violazione di obblighi intenzionale o gravemente negligente da parte del Fornitore e in caso di occultamento doloso di un difetto. Il termine di prescrizione nel caso di rivalsa del Fornitore ai sensi degli artt. 478, 479 del Codice Civile tedesco conserva la sua validità ed è pari a cinque anni, calcolati a partire della fornitura dell’oggetto difettoso.
4. a) Il cliente deve inviare un reclamo scritto al Fornitore per il difetto materiale. Se il cliente è anche commerciante, ai sensi del Codice Commerciale, sarà soggetto all’obbligo di reclamo di cui all’art. 377 del Codice Commerciale. Il momento di uscita dal magazzino del Fornitore è decisivo per il corretto stato contrattuale della merce.
b) Se il cliente non è un commerciante ai sensi del Codice Commerciale, il Fornitore dovrà comunicare il difetto per iscritto e tempestivamente, al massimo entro un settimana dall’arrivo dell’oggetto della fornitura. I difetti che non possono essere scoperti entro questo termine neppure con una prova accurata dovranno essere comunicati per iscritto al Fornitore immediatamente dopo la loro scoperta. Il momento di uscita dal magazzino del Fornitore è decisivo per il corretto stato contrattuale della merce.
c) Qualora si tratti di palesi danni da trasporto, questi dovranno essere annotati sulla bolla di consegna dell’azienda di trasporto, prima della conferma dell’accettazione della merce. Questa annotazione deve essere confermata per iscritto dal guidatore e deve essere notificata immediatamente al Fornitore. In caso di danni da trasporto si devono conservare sia il cartone di imballaggio sia la merce nella sua completezza. La merce interessata dai danni da trasporto non deve essere rivenduta. Se al momento della fornitura dovesse mancare una parte della merce o una parte degli accessori si dovrà provvedere a una notifica immediata. In questo caso si deve conservare la scatola di spedizione. Se la merce consegnata dovesse risultare difettosa già al momento della consegna si dovrà informare immediatamente il fornitore. In caso di restituzione si dovrà allegare la bolla di consegna o la fattura di acquisto, oltre a una descrizione del difetto e un eventuale codice di resa.
5. In caso di reclami per difetti i pagamenti del cliente possono essere trattenuti in misura adeguatament proporzionata al difetto materiale riscontrato. Il cliente può trattenere i pagamenti solo in caso di reclami per difetti la cui legittimità sia stata accertata senza ombra di dubbio. Se il reclamo si rivela ingiustificato, il Fornitore avrà il diritto di richiedere un risarcimento per le spese sostenute a causa del cliente.
6. Inizialmente il Fornitore deve sempre avere la possibilità di garantire il successivo adempimento entro un termine adeguato.
7. In caso di mancato adempimento successivo il cliente - ferma restando la possibilità di rivendicazione del risarcimento per danni - può recedere dal contratto, ai sensi dell’art. X o ridurre l’entità del pagamento.
8. Le rivendicazioni non possono sussistere in caso di divergenza insignificante dalla qualità concordata, in caso di insignificante compromissione dell’utilizzabilità, in caso di normale usura o danni successivi al trasferimento del rischio e a un uso errato o negligente, a eccessiva sollecitazione o a causa di specifici fattori interni non prevedibili in base al contratto, così come a causa di errori software non riproducibili. Analogamente, se il cliente o altri effettuano modifiche o interventi di riparazione non autorizzati, non sarà possibile dare luogo ad alcuna rivendicazione per gli eventuali danni conseguenti.
9. Le rivendicazioni del cliente per le spese sostenute ai fini dell’adempimento successivo, in particolare per le spese di trasporto, infrastrutture, manodopera e materiali, sono escluse qualora tali spese aumentino a causa del trasferimento dell’oggetto della fornitura in un luogo diverso dalla sede del cliente, a meno che il trasferimento sia correlato al suo utilizzo conforme.
10. I diritti legali di ricorso del cliente contro il Fornitore sussistono esclusivamente nella misura in cui il cliente non abbia stipulato con il suo acquirente alcun ulteriore accordo oltre ai diritti legali in caso di difetti. Per l’entità del diritto di ricorso del cliente contro il Fornitore si veda inoltre il Par. 8.
11. Per i diritti di risarcimento in caso di danni vale in generale il Par. X. (Rivendicazioni diverse per il risarcimento di danni). Rivendicazioni più ampie o diverse da
quelle regolate nel Par. VII., per quanto riguarda il cliente verso il Fornitore e i suoi agenti a causa di eventuali difetti,
sono escluse.
IX. Vizi giuridici
In presenza di vizi giuridici valgono le disposizioni di cui al Par. VII.. Sono escluse rivendicazioni più ampie o diverse del cliente contro il Fornitore e i suoi agenti a causa di un vizio giuridico.
X. Impossibilità di adeguamento del contratto
1. Qualora la fornitura sia impossibile il cliente avrà il diritto di richiedere un risarcimento dei danni a meno che il Fornitore non sia responsabile di tale impossibilità. Tuttavia la richiesta di risarcimento danni del cliente sarà limitata al 10% del valore della rispettiva parte della fornitura che, a causa dell’impossibilità, non è potuta giungere presso l’azienda di destinazione. Queste limitazioni non sono valide nei casi di premeditazione, grave negligenza o a causa della compromissione della vita, dell’integrità fisica o della salute, per le quali è prevista una responsabilità legale obbligatoria; una modifica dell’onere della prova a sfavore del cliente non è pertinente in questo caso. Il diritto del cliente di recedere dal contratto resta inalterato.
2. Qualora eventi imprevedibili ai sensi del Par. IV, n° 2, dovessero alterare in modo significativo l’entità o il contenuto della fornitura o influire in modo rilevante sulla gestione dell’azienda del Fornitore, si provvederà a un adeguamento del contratto nel rispetto della buona fede. Il Fornitore può recedere dal contratto in caso di insostenibilità economica degli adeguamenti contrattuali. Qualora desideri avvalersi di questo diritto, il Fornitore dovrà comunicarlo al cliente immediatamente dopo la constatazione della portata dell’evento, anche nel caso in cui fosse stato inizialmente concordato un prolungamento dei tempi di consegna.
XI. Richieste di risarcimento danni diverse
1. Le richieste di risarcimento per danni e spese del cliente (di seguito “richieste risarcimento danni”), a prescindere dalla loro base giuridica, in particolare se a causa di violazione degli obblighi del rapporto giuridico obbligatorio e per azioni illecite, sono escluse.
2. Questo non vale nei casi di responsabilità legale obbligatoria del Fornitore, per es. in base alla legge sulla responsabilità per i prodotti, in caso dipremeditazione, grave negligenza, a causa di compromissione della vita, dell’integrità fisica o della salute, a causa di viola zione di obblighi contrattuali importanti. Qualora risulti una responsabilità del Fornitore e siano presenti premeditazione o grave negligenza per la compromissione della vita, dell’integrità fisica o della salute, il risarcimento sarà limitato alla copertura assicurativa per la responsabilità sui prodotti del Fornitore. Il Fornitore deve essere disponibile a lasciare che il cliente possa consultare la sua polizza assicurativa. Il fornitore è tenuto a mantenere l’assicurazione fino alla scadenza del termine di garanzia (Par. VII. n° 2.). Una modifica dell’onere della prova a sfavore del cliente non è correlata al presente regolamento.
3. Le eventuali richieste di risarcimento danni del cliente ai sensi dell’art. X decadono con la decorrenza del termine vigente per le richieste risarcimento danni ai sensi dell’art. VII. n° 3.
XII. Tribunale competente, legge applicabile, luogo di adempimento, divisibilità
1. Il tribunale competente, anche per ricorsi relativi a cambiali e assegni, qualora il cliente sia imprenditore commerciale, persona giuridica di diritto pubblico o ente di diritto pubblico con patrimonio separato, è quello di Nordhorn. Questo vale anche nel caso in cui il cliente non disponga di alcun tribunale in Germania, abbia trasferito la propria residenza o domicilio abituale all’estero dopo la stipula del contratto oppure la residenza o domicilio abituale non siano conosciuti al momento della citazione.
2. Per tutti i rapporti legali con il cliente vige esclusivamente il diritto materiale della Repubblica Federale Tedesca senza alcun rinvio ad altri ordinamenti giuridici. La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendite dell’11/04/1980 (diritto commerciale ONU/CISG) nella rispettiva versione valida non è applicabile.
3. Il luogo di adempimento è Nordhorn se non diversamente definito dalla conferma d’ordine.
4. L’inefficacia legale di singole disposizioni non altera l’efficacia della parte rimanente del contratto, a meno che il rispetto del contratto non rappresenti un difficoltà insormontabile per una delle parti. Con riserva di modifiche ed errori.
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